Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24/2022, c.d. Decreto Riaperture, con cui viene confermato l’obbligo vaccinale per il personale scolastico fino al prossimo 15 giugno.
Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore dovrà rispettare l’obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 2022.
Per il solo personale docente sono tuttavia previste delle importanti novità.
È infatti venuta meno la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per i docenti non vaccinati.
Il Dl riaperture prevede infatti che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 (quindi si tratta di una norma con efficacia retroattiva con conseguenze su cui torneremo con un approfondimento), l’obbligo vaccinale si applica al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione.
La particolarità introdotta per il solo personale docente, consiste nel fatto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei docenti obbligati.
Per il solo personale docente che dai controlli effettuati dai dirigenti scolatici risulterà inadempiente circa l’obbligo vaccinale, non sarà più prevista la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto il decreto riaperture prevede che l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
I docenti non in regola con l’obbligo vaccinale quindi non verranno sospesi, ma verranno utilizzati in attività diverse dall’insegnamento, quindi non in contatto con gli alunni.
Se l’adibizione a mansioni di supporto all’istituzione scolastica è espressamente prevista per il personale docente inadempiente rispetto all’obbligo vaccinale, nulla dice il decreto riaperture circa il personale Ata, al quale di conseguenza continuerà ad applicarsi l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno con il “normale” regime sanzionatorio, che prevede la sospensione dal servizio e della retribuzione.
Appare tuttavia difficilmente comprensibile questa distinzione tra docenti ed Ata, quanto al regime sanzionatorio applicabile, considerato che il personale Ata normalmente non è a contatto con gli alunni (se non saltuariamente nel caso dei collaboratori scolastici); pertanto si auspica una modifica della norma in sede di conversione in legge del decreto.
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