Il comunicato del Ministero dell’Istruzione che esplicita le nuove regole sulle quarantene stabilite in seno al Cdm dello scorso 5 gennaio, è piuttosto chiaro riguardo alle differenze per ordine di scuola: alla scuola dell’infanzia basta un solo positivo a mandare in quarantena tutto il gruppo classe; alla scuola primaria ne servono due; alla scuola secondaria tre, in un progressivo allentamento delle misure legato al fatto che più grandi sono i ragazzi, più alte tra loro le percentuali di vaccinati, il che crea in classe condizioni di maggiore sicurezza.
Ma resta una domanda: gli amministratori locali, in presenza di importanti focolai in determinati territori (zona rossa o arancione), potranno comunque agire autonomamente disponendo la DaD per tutti gli alunni di ogni ordine e grado di scuola? Saranno autorizzati a farlo, come lo sono adesso?
Ricordiamo infatti che in zona arancione o rossa, come abbiamo spiegato, un sindaco è libero di disporre la DaD anche per tutta la classe, ma a precise condizioni.
Fino all’eventuale cambio di regole che conosceremo con maggiore dettaglio non appena il nuovo decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un presidente di regione o un sindaco può mandare in DaD un intero territorio in questa ipotesi: “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.
È quanto si legge nella nota esplicativa di accompagnamento al protocollo di sicurezza dell’estate scorsa, una disposizione che viene ribadita dalla Faq del Ministero dell’Istruzione.
In altre parole, perché un sindaco, o chi per lui, sia autorizzato a chiudere le scuole e a mandare in DaD gli studenti di interi territori, è necessario che quei territori vengano definiti zone arancioni/rosse e che in essi vengano riscontrati pericolosi focolai.
Resterà in vigore questa disposizione anche nel nuovo decreto? Attendiamo la Gazzetta Ufficiale per saperlo.
Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia:
Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria:
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado:
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza el’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.
Saranno potenziate, poi, le attività di screening, anche attraversolo stanziamento di risorse (oltre 92 milioni) per consentire alla popolazione scolastica in autosorveglianza di effettuare i test gratuitamente in farmacia e nelle strutture convenzionate.
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