Come abbiamo già rilevato, la nota 1990 del 5 novembre, nell’illustrare le misure contenute nel Dpcm 3 novembre, invita le scuole a porre attenzione nei confronti dei figli del personale sanitario, che in ragione dell’impegno dei genitori al contrasto della pandemia, devono essere agevolati nella frequenza in presenza delle lezioni anche laddove sia stata attivata la DDI al 100%, ovviamente con richiesta motivata.
La stessa nota di Bruschi dice anche che tali misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza possono riguardare anche “il personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali“. Questo passaggio non è certamente di poco conto, perché nei servizi pubblici essenziali rientrano molte categorie di lavoratori, oltre alla Sanità. Lo stesso Comparto Scuola fa parte dei servizi pubblici essenziali.
Quindi, ad esempio, un docente genitore di un ragazzino di 12 anni che, nelle regioni della zona rossa, non può frequentare la seconda classe della scuola media, può richiedere all’istituto frequentato dal figlio di farlo andare in presenza, perché altrimenti starebbe da solo a casa e, in quanto minore di 14 anni, legalmente non sarebbe ammesso?
Forse, a questo punto, sarebbe utile che il Ministero fornisse un chiarimento, anche solo per sgomberare il campo da eventuali fraintendimenti.