Sulla possibilità per i figli dei cosiddetti key workers, i lavoratori essenziali, di frequentare la scuola in presenza anche dove il resto dei compagni siano in DaD per disposizioni regionali o nazionali, ribadiamo cosa dicono i diversi interventi normativi, in ordine cronologico. Ecco a quali documenti rimanda il nuovo Dpcm del Governo Draghi.
Il primo documento a fare riferimento a questa problematica è il piano scuola del 26 giugno 2020, in cui si legge: Nel caso di nuova sospensione dell’attività didattica l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. La circostanza di cui al presente paragrafo sarà regolata da apposito atto dispositivo.
Ciò che segue questo intervento del piano scuola (al quale avrebbe dovuto fare seguito un atto dispositivo) è la nota ministeriale n.1990 del 5 novembre 2020 che accompagna il vecchio Dpcm del 3 novembre 2020 e rispetto al quale avevamo riferito tutte le categorie autorizzate ad andare in presenza scuola.
In tale nota si spiega che qualora i figli di lavoratori essenziali non possano fare altrimenti, potranno andare a scuola in presenza, ma nell’ambito di precise e motivate esigenze che le istituzioni scolastiche dovranno valutare. Si legge nel documento: Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.
L’ultima nota ministeriale, la 343 del 4 marzo 2021 riprende quella precedente facendo riferimento alle specifiche e motivate richieste e anche all’età anagrafica.
Infine con NOTA inviata ai direttori degli USR, il Ministero ribadisce che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.”
Ma nulla dice, quest’ultima nota, rispetto ai figli dei lavoratori essenziali, come riferiamo in un precedente pezzo.
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