Da quest’anno quindi i contribuenti che chiuderanno il modello 730 a credito potranno usarlo per compensare il debito ICI dovuto per l’anno 2007. Per fare questo occorrerà utilizzare il quadro I per l’indicazione dei dati ICI.
Ricordiamo che i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 sono, tra gli altri, i lavoratori dipendenti e pensionati, i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità), i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, ecc.
Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto (se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2007) a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2007 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.
Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quello di lavoro dipendente; redditi di terreni e fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non e’ richiesta la partita I.V.A.; alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730.
Qualora il contribuente riscontri nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2007, ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
Da quest’anno, come detto, anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2007. In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento ICI.
Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l’importo indicato nella casella 2 risulta maggiore del credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso.
Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell’ICI può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.
Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell’ICI.
Qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la somma indicata non e’ stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.
Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef e di addizionale comunale deve barrare, sotto la propria responsabilità, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V.
Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto per l’anno 2007 deve indicare nella colonna 2 per l’Irpef e nella colonna 3 per l’addizionale comunale del medesimo rigo F6 i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d’imposta.
Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2007 al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.
Anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile. Non e’ rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef. Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare il modello entro il mese di aprile 2007 debitamente compilato e sottoscritto. Il modello 730-1 dovrà contenere la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef ed inserito, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa. Le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta vanno inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante.
Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2011, ed esibirla se richiesta dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2 per il sostituto d’imposta”.
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti. Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta.