Nonostante il Consiglio di Stato abbia smentito il Tar Lazio sulla questione del nuovo Pei, ritenendo questo modello perfettamente legittimo dal punto di vista formale, i ricorsi potranno continuare a essere effettuati, ma in forma esclusivamente individuale. Ce lo spiega il nostro vice direttore Reginaldo Palermo.
Su questi argomenti la nostra diretta
Ma facciamo un passo indietro: cosa avevano contestato i ricorrenti circa il nuovo modello di Pei introdotto dal ministero dell’Istruzione con DI 182 del 2020?
Quali contestazioni dei ricorrenti al Tar vanno a decadere?
Secondo quanto leggiamo nella sentenza del Consiglio di Stato le otto censure formulate con l’originaria impugnazione (che vanno a decadere), possono essere così riassunte:
- 1) Il decreto impugnato violerebbe le norme di legge previste per l’adozione degli atti di normazione secondaria;
- 2) Le disposizioni contenute nel decreto sarebbero prive di supporto
- normativo primario;
- 3) La composizione del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (di seguito GLO) come configurata nel decreto sarebbe illegittima;
- 4) Le norme sulla partecipazione dei genitori al GLO e sulla responsabilità erariale del GLO violerebbero specifiche norme primarie ed i principi in materia di inclusione, diritto allo studio, procedimento amministrativo, responsabilità erariale, nonché gli artt. 2, 3, 34 e 97 Cost.;
- 5) Gli atti impugnati sarebbero stati adottati in assenza delle linee guida ministeriali relative a criteri sulla certificazione di disabilità in età evolutiva e sul profilo di funzionamento;
- 6) La previsione di “esonero” da alcune prove di esame sarebbe discriminante ed illegittima perché in contrasto con norme primarie;
- 7) La nuova previsione delle modalità di assegnazione delle ore di sostegno violerebbe norme primarie e sarebbe carente d’istruttoria e di motivazione, irragionevole, contraddittoria in sé e rispetto alle “linee guida” già adottate dal MIUR in data 4.8.2009;
- 8) La previsione della riduzione d’orario sarebbe in contrasto con le norme primarie, e, in particolare, con il diritto/obbligo di frequentare per tutto l’orario scolastico.
In particolare il Tar, riconosciuta natura regolamentare al Decreto
Interministeriale n. 182/2020, affermava la violazione dell’art. 17 della L. n.
400/1988, per il quale articolo, in presenza di un regolamento andavano rispettate precise procedure che il MI, a dire dei ricorrenti, non aveva seguito.
E ora?
Adesso, come ha anticipato il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, la sentenza della sezione settima del Consiglio di Stato dimostra che il decreto 182 non ha affatto natura regolamentare e quindi è di per sé legittimo.
“Il decreto impugnato – si legge nella sentenza – disciplina l’assegnazione delle misure di sostegno ed il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Si tratta di aspetti evidentemente attuativi, di natura tecnica, che chiariscono i criteri di composizione e il modo di operare dei gruppi di lavoro l’inclusione e che mirano ad uniformare a livello nazionale le modalità di redazione dei P.E.I.”
I ricorsi dovranno essere individuali
Spiega il nostro vice direttore Palermo: “Il Consiglio di Stato fa intendere che il decreto può certamente essere impugnato, ma con le consuete modalità. Il decreto, per esempio, prevede la possibilità di ridurre l’orario di lezione di un alunno con disabilità; nel momento in cui la famiglia di un determinato alunno ritenesse che tale decisione sia lesiva di un diritto potrà fare ricorso. Lo stesso vale per tutti gli altri motivi di ricorso presentati dalle associazioni che potranno essere fatti valere con ricorsi individuali. La strada scelta dal Consiglio di Stato rischia insomma di aprire le porte ad un contenzioso senza fine con tutte le conseguenze del caso”.