Prosegue a suon di carte bollate la vicenda del “nuovo PEI”: dopo la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il Decreto 182 con cui era stato approvato il nuovo modello di PEI arriva adesso il ricorso al Consiglio di Stato dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia.
I due Ministeri esaminano nel dettaglio la sentenza del TAR e chiedono al CdS di ripristinare il decreto in questione.
Le controdeduzioni dell’Avvocatura di Stato che sta intervenendo in nome e per conto dei due Ministeri sono molto analitiche e dettagliate e riempiono la bellezza di quasi 40 pagine dense di argomentazioni, note e riferimenti normativi e giurisprudenziali di ogni genere.
In estrema sintesi la tesi dell’Amministrazione è che aver privato le scuole di un modello unico nazionale ha avuto conseguenze importanti.
Il fatto più grave è che si sta mettendo a rischio il pieno diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Va detto che questa motivazione appare però piuttosto debole e persino in contraddizione con la circolare ministeriale del 2044 del 17 settembre scorso in cui il Ministero stesso sottolineava che l’annullamento del decreto 182 e del relativo “nuovo PEI” non avrebbe comunque comportato particolari difficoltà per le scuole.
Adesso però l’Avvocatura sostiene che la sentenza del TAR ha costretto le scuole a svolgere un consistente lavoro di revisione del vecchio PEI proprio secondo quanto indicato nella circolare del 17 settembre che invitava le scuole a “ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza”.
Con il ricorso al Consiglio di Stato i due Ministeri interessati stanno così chiedendo che venga disposta l’immediata sospensiva della decisione del TAR Lazio.
Va però detto che, normalmente, le sospensive vengono concesse solo a precise condizioni e in particolare quando la durata dell’intero procedimento potrebbe creare danni irreversibili ai soggetti interessati.
Ma in questo caso, per la verità, non si comprende bene quale potrebbe essere il danno, anche perché, ormai, le scuole hanno già predisposto i PEI degli alunni (la scadenza era fissata al 31 ottobre).
In proposito vale la pena ricordare la presa di posizione di Vincenzo Falabella, presidente della Fish, una delle più importanti associazioni che si occupa di disabilità. Già a settembre Falabella segnalava che il Pei va elaborato e redatto entro il 31 ottobre e verificato al termine delle lezioni: “Tali scadenze sono previste dal decreto legislativo 66/2017, non nel decreto ministeriale 182 che ora è stato annullato dal Tar Lazio. Queste scadenze restano pienamente in vigore anche dopo la sentenza del Tar. Così come rimangono le norme sul GLO, in particolare i commi 10 e 11 dell’art. 15 della L. 104 modificata dal Dl 96 del 2019”.
E ancora: “Resta anche invariata la previsione del GLO, cioè il gruppo operativo sull’inclusione, di cui fanno parte tutti i docenti, non solo l’insegnante di sostegno, così come ne fanno parte i genitori e lo stesso studente per le scuole superiori, oltre a quelle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l’alunno con disabilità che possono portare elementi informativi utili per la costruzione condivisa ed ampia del Pei”.
Insomma, la sentenza del TAR non avrebbe creato particolari scombussolamenti e non ci sarebbero motivi per sospenderla.
In ogni caso va rilevato che le decisioni sulle sospensive sono generalmente piuttosto rapide, quindi nei prossimi giorni si dovrebbe già conoscere l’orientamento del Consiglio di Stato.
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