La valutazione della prova disciplinare spetterà a un’apposita Commissione nazionale costituita con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, responsabile di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare.
Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza al dirigente preposto all’USR individuato quale responsabile della procedura.
compenso base di euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell’Area II o categorie equiparate (ci si riferisce ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria e ai docenti diplomati delle scuole secondarie di secondo grado); più compensi aggiuntivi pari a euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato.
compenso base di euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell’Area III o categorie equiparate (ci si riferisce ai docenti di scuola secondaria di primo grado e ai laureati della secondaria di secondo grado); più compensi aggiuntivi pari a euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.
Va tuttavia precisato che nel caso si rendano necessarie delle sottocommissioni, ai componenti di queste ultime competerà un compenso base ridotto del cinquanta per cento.
Tutto quello che c’è da sapere sulle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all’istituzione scolastica di servizio del candidato.
Al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con decreto del Direttore generale per il personale scolastico è disposta annualmente l’aggregazione interregionale delle procedure stesse per un numero di candidati non superiore a centocinquanta. Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura provvede all’approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle regioni aggregate. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione.
Per le medesime finalità indicate al precedente comma, qualora il numero dei candidati sia superiore a 250, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’articolo 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dalle disposizioni previste per i corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Gli aspiranti possono presentare l’istanza secondo le modalità e la tempistica indicate con avviso dell’USR responsabile della procedura.