Nuovo sisma in Centro Italia, come comportarsi per le verifiche di agibilità delle scuole

Violente scosse di terremoto (magnitudo superiore al 5) hanno colpito oggi l’Italia centrale: tre in mattinata, la quarta dopo le 14.30.

Il primo sisma, di magnitudo ricalcolata a 5.1, è stato avvertito alle 10.25 in particolare in Abruzzo, nel Lazio e nelle Marche.  Il secondo, di magnitudo 5.5, alle 11.14. Alle 11.26 un nuovo evento di 5.3. L’ultimo di 5.1 alle 14.33.

Secondo le rilevazioni Ingv, l’epicentro del primo evento è situato a tre chilometri da Montereale, in provincia dell’Aquila, tra Amatrice (Rieti), Capitignano e Campotosto (L’Aquila), a una profondità di 9 chilometri. La seconda, la terza e la quarta scossa si collocano sempre nell’Aquilano. In particolare, nel terzo caso, l’area è sovrapponibile a quella del terremoto del 2009.

Le ripercussioni sono in tutto il Centro Italia: hanno tremato anche Roma, Firenze e la Romagna. 

Eventi da non sottovalutare per le ripercussioni che potrebbero avere le strutture edili degli edifici scolastici residenti nei territori del sisma.

 

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A tal riguardo ricordiamo che la Protezione Civile inviò ai Direttori delle strutture regionali di Protezione Civile delle Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo), la circolare “Sisma Italia centrale 2016: Procedure operative, strumenti di rilievo e gestione per il censimento dei danni e l’agibilità post-evento delle costruzioni” (3 settembre 2016, prot. 44419).

Le procedure operative indicate nella circolare hanno come obiettivo primario quello di ottimizzare le operazioni di rilievo del danno sulle strutture pubbliche e private.

La circolare precisa, come prima cosa, che i sopralluoghi su edifici ordinari devono essere effettuati usando la scheda di rilevamento AeDES (utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi), in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 5 maggio 2011 e successivo D.P.C.M. 8 luglio 2014. Inoltre, tale circolare prevede che: “La procedura per la dichiarazione di agibilità, quindi, consiste esclusivamente nel verificare che le condizioni di sicurezza dell’edificio antecedenti al sisma non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio ‘agibile’ significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale”.

Quindi se, per un singolo territorio comunale, l’intensità del sisma di oggi è inferiore a quella del 24 agosto 2016, la valutazione di agibilità di una struttura dovrebbe rimanere valida.

 

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Aldo Domenico Ficara

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