O.M. sul recupero dei debiti: altre limitazioni all’autonomia scolastica
Con l’ordinanza ministeriale n. 92 sulla questione del recupero dei debiti formativi muore un altro pezzo di autonomia scolastica. Basta leggere, anche sommariamente il testo del provvedimento, per rendersene conto: 9 pagine, 12 articoli, più di 300 righe e 3000 parole per definire in ogni minimo dettaglio il se, il come, il quando e il dove le scuole devono organizzare le attività finalizzate al recupero dei debiti formativi accumulati dagli studenti.
Insomma, un mezzo schiaffo non solo al potere di gestione dei dirigenti scolastici e ai poteri di indirizzo dei consigli di istituto ma anche un presa di posizione del Ministero nei confronti degli stessi collegi dei docenti, considerati evidentemente non del tutto in grado di organizzare autonomamente attività ed interventi e di decidere sulle metodologie.
L’ordinanza più che definire obiettivi da raggiungere indica in modo minuzioso le procedure da seguire.
E, inevitabilmente, il provvedimento apre la strada a contraddizioni di non facile soluzione.
Per esempio i consigli di classe dovranno “indicare gli obiettivi dell’azione di recupero” mentre toccherà al collegio dei docenti “definire i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero”.
Nonostante la minuziosità delle indicazioni l’ordinanza non affronta un nodo pedagogico fondamentale sul quale invece una mezza parola sarebbe forse servita.
L’ordinanza, infatti, pur non affermandolo esplicitamente dà per scontato che le attività di recupero debbano avere un carattere disciplinare, mentre è esperienza comune che il più delle volte le difficoltà degli studenti riguardano non tanto questa o quella disciplina, quanto piuttosto il metodo di studio e l’approccio stesso nei confronti dell’impegno scolastico.
D’altronde l’ordinanza non sta riscuotendo particolare successo neppure all’interno del mondo sindacale.
L’Anp, per esempio, sostiene che il provvedimento “pone di fatto le premesse perché il processo si esaurisca in una pletora di adempimenti formali e di passaggi procedurali, senza incidere sul miglioramento sostanziale degli apprendimenti per gli alunni in difficoltà”.
Aggiunge Giorgio Rembado, presidente della stessa Anp: “Nel suo insieme, attraverso un’intricata rete di consultazioni e di pareri, si ipotizza una condizione in cui gli organi collegiali della scuola dovrebbero sedere in permanenza ed occuparsi prevalentemente, o solo, del recupero”.
Ed anche Cgil-Flc non è tenera e critica soprattutto le procedure previste per lo scrutinio di giugno che si articolerebbe in tre fasi:
le proposte dei docenti della singole discipline sul voto da dare all’alunno in ciascuna disciplina,
l’intervento del consiglio di classe in caso di insufficienza o di insufficienze solo per decidere tra sospensione del giudizio e bocciatura, senza che vi sia la possibilità di rivedere il singolo voto collegialmente,
il giudizio definitivo solo su alunni promossi perché sufficienti in tutte le discipline o bocciati perché con tante e tali insufficienze da non essere ritenuti in grado di recuperare.
Ne conclude il sindacato di Enrico Panini: “E’ un passo indietro rispetto persino alla norma del 1923 (Riforma Gentile), che diceva: ‘Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni (art. 80 RD 1054/23)”.