Personale

È obbligatoria la presenza dei docenti al collegio straordinario?

Ci viene spesso chiesto dai nostri lettori se esiste l’obbligatorietà in merito alla partecipazione al collegio straordinario indetto dal dirigente scolastico. Proviamo a fare chiarezza.

Prima di tutto va detto che l’articolo 28 del CCNL/2007, al comma 4, stabilisce che il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti e che l’eventuale assenza ad una delle attività collegiali deliberate deve essere giustificata come se fosse una normale assenza, pertanto malattia o motivi personali o di studio, ad esempio.

Quindi i docenti sono tenuti a partecipare ai collegi straordinari, dato che si tratta di attività funzionali all’insegnamento, ma nel caso non si possa partecipare è necessario comportarsi come per le normali assenze.

Se il docente non giustifica l’assenza?

Nel caso in cui l’insegnante assente al collegio non presenti alcuna giustificazione il giorno successivo o quello immediatamente disponibile, in seguito anche alla richiesta di giustificazione per iscritto da parte del dirigente scolastico, quest’ultimo può effettuare nei confronti del docente una sanzione di natura economica, ovvero può ordinare una trattenuta stipendiale e attivare la sanzione disciplinare. Questo caso, tuttavia, riguarda più che altro l’insegnante che non ha raggiunto le 40 ore previste.

In linea generale, l’assenza non giustificata viene considerata, di norma, aspettativa per motivi personali o di famiglia, come regola l’articolo 18 del CCNL.

Preavviso del dirigente scolastico

Ricordiamo che le convocazioni degli organi collegiali devono seguire il preavviso stabilito nel regolamento interno della scuola deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Infatti ai sensi dell´art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. 297/94 il Consiglio d’Istituto adotta con una delibera il regolamento interno del circolo o dell’istituto, in cui si possono stabilire le modalità di convocazione degli organi collegiali.

Tuttavia, non mancano i casi in cui potrebbe non trovarsi scritto nulla sul preavviso. In questo caso, la norma di riferimento è il comma 1 dell’art. 40 del d.Lgs. 297/94, in cui è scritto:” In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”.

Tale indicazione si può prendere dalla nota 105 del 16 aprile 1975, in cui è stabilito che: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate”.

Fabrizio De Angelis

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