Personale

Obblighi di formazione sull’inclusione, sono 25 ore che si possono fare nelle 40 ore collegiali

La legge di bilancio 2021 aveva introdotto l’obbligo di formazione per unità formative non inferiori a 25 ore da svolgere al di fuori dalle attività di insegnamento, ma che si possono svolgere dentro le 40 ore di attività collegiali previste nel CCNL scuola all’art. 29.

Obbligo formazione in servizio

Nessuna legge dello Stato impone ore aggiuntive di lavoro per l’obbligo della formazione, questo obbligo può tranquillamente essere espletato all’interno delle 40 ore dedicate alle attività di Collegio docenti o alle 40 ore dedicate ai consigli di classe.

Abbiamo più volte specificato, in altri articoli, che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. Abbiamo anche detto che, ai sensi del su citato comma 124, la formazione è obbligatoria durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente.

La formazione dei docenti e del personale scolastico è una prerogativa di natura contrattuale, quindi è opportuno ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che devono essere assicurate alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti. Questo significa che la formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.

Obbligo formazione inclusione

La norma che ha introdotto l’obbligo della formazione sull’inclusione non impone che sia fatta fuori dal servizio, ma limita il suo svolgimento fuori dalle ore di insegnamento. Ma ricordiamo che il servizio del docente non è solo insegnamento, ma è anche un numero di 80 ore, suddivise in 40 e altre 40, di attività collegiali e di programmazione.

Con la legge di bilancio 2021, al comma 961, si introduce la formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.

Contratto Istituto e inclusione

Il contratto integrativo di Istituto può, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti attualmente in vigore, introdurre la garanzia dello svolgimento delle 25 ore di formazione obbligatoria all’interno delle 40 ore delle attività collegiali riservate alla programmazione, colloqui con le famiglie e ai collegi docenti. Nessuna legge impone lo svolgimento delle 25 fuori dalle ore di servizio, anzi, come abbiamo spiegato normativamente in questo articolo, tale formazione dovrebbe essere svolta in servizio ma senza esonero dall’insegnamento.

Lucio Ficara

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