Per essere preposti servono essenzialmente due condizioni:
- esercitare di fatto un potere di comando verso altri soggetti
- essere riconosciuto dagli altri ad essere comandati.
Lo stesso D.Lgs. 81/2008, art. 2 al punto e), definisce il preposto come «Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
Gli obblighi del preposto sono definiti all’art. 19 del D.Lgs. 81/08:
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell’uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori
- Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici
- Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso
- Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo
- Frequentare appositi corsi di formazione.
È importante cogliere nella definizione di preposto l’inserimento nel testo del termine limiti, riferito ai poteri gerarchici e funzionali, non presente nella definizione di dirigente.
Il richiamo ad una restrizione di poteri e funzioni evidenzia come il preposto debba essere una figura, nella scala gerarchica aziendale, di certo subordinata al dirigente e quindi con ambiti di intervento circoscritti alle direttive impartite.
Ad ulteriore conferma di tale chiara delimitazione di intervento nei riguardi del preposto, a confronto della figura del dirigente, si legge – sempre nella definizione – che il potere di iniziativa è da lui esercitabile, non in forma illimitata, ma funzionale all’azione che deve essere svolta.