Per essere preposti servono essenzialmente due condizioni:
Lo stesso D.Lgs. 81/2008, art. 2 al punto e), definisce il preposto come «Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
Gli obblighi del preposto sono definiti all’art. 19 del D.Lgs. 81/08:
È importante cogliere nella definizione di preposto l’inserimento nel testo del termine limiti, riferito ai poteri gerarchici e funzionali, non presente nella definizione di dirigente.
Il richiamo ad una restrizione di poteri e funzioni evidenzia come il preposto debba essere una figura, nella scala gerarchica aziendale, di certo subordinata al dirigente e quindi con ambiti di intervento circoscritti alle direttive impartite.
Ad ulteriore conferma di tale chiara delimitazione di intervento nei riguardi del preposto, a confronto della figura del dirigente, si legge – sempre nella definizione – che il potere di iniziativa è da lui esercitabile, non in forma illimitata, ma funzionale all’azione che deve essere svolta.
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