Di seguito si riportano l’art 74 e 78 del Lgs 81/08. Per la precisione l’Art. 74 del D.Lgs 81/08 fornisce la definizione dei DPI: “Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”
Il comma 2 dello stesso articolo precisa che non costituiscono DPI:
– indumenti di lavoro ordinario utilizzati per evitare che gli abiti si sporchino
– uniformi elementi di riconoscimento delle funzioni svolte e dell’azienda non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute (Circ. Ministero del Lavoro n. 34 del 29.4.99) attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio.
– i materiali sportivi usati solo a fini sportivi e non lavorativi
– i materiali per autodifesa o dissuasione
– gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori nocivi
Sempre Il D.Lgs 81/08 all’art. 78 prevede obblighi specifici per il lavoratore; tra questi obblighi rientrano quelli relativi all’utilizzo e alla gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale, in base ai quali i lavoratori devono:
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sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e, comunque, nei casi stabiliti;
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utilizzare i DPI messi a loro disposizione esclusivamente per lo scopo previsto e, comunque, sempre in maniera conforme all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti;
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avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
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non apportare modifiche o manomissioni di propria iniziativa;
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seguire le procedure aziendali stabilite per la riconsegna dei DPI;
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segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.