L’obbligo del vaccino per tutti gli operatori della scuola, docenti, personale Ata, Dsga e dirigenti scolastici, è una norma che potrebbe coinvolgere non solo il personale in servizio, ma anche quello che si trova in congedo con retribuzione. Ma la norma non specifica i casi particolari di docenti che non entrano a scuola perché stanno svolgendo un dottorato di ricerca a distanza o si trovano in congedo straordinario per assistenza al familiare gravemente malato.
Un docente non vaccinato che si trova nei prossimi mesi in congedo straordinario per assistenza al genitore gravemente disabile, quindi pagato al 100%, sarà obbligato a vaccinarsi per evitare la sospensione dal servizio oppure non riceverà sanzioni? Il dl 172 del 26 novembre 2021, all’art.2, estende l’obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico, ma lo riferisce in più passaggi allo svolgimento dell’attività lavorativa, lasciando intendere che, chi non svolge l’attività lavorativa, come chi si trova in congedo, possa non essere sospeso o sanzionato.
Il docente o il personale scolastico che dovesse trovarsi in malattia, quindi non coinvolto nell’attività lavorativa, potrebbe uscire indenne, almeno per adesso, dall’obbligo vaccinale ed evitare la sospensione dello stipendio.
Il decreto legge 172 del 26 novembre, all’art. 2 modifica il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, inserendo dopo l’art.4 bis, l’art.4 ter.
L’introduzione di questo art.4 ter, stabilisce che dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Al comma 2 di questo art.4 ter è specificato che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. Tra tali soggetti ci sono dirigenti scolastici, personale Ata e docenti.
Potrebbe apparire chiaro, ma si attendono al riguardo precisazioni specifiche, che il personale scolastico che si trovi in malattia, congedo retribuito, possa evitare la sospensione dal servizio.
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