La Segretaria provinciale della Flc Cgil di Reggio Calabria, Prof.ssa Elisabetta Gambello, è intervenuta con una nota pubblica, sottolineando che è illegittimo imporre la presenza dei docenti a scuola fino o oltre il 30 giugno, fatte salve le attività collegiali deliberate nel piano delle attività annuali. La Gambello chiede ai docenti di segnalare al sindacato eventuali irregolarità.
NOTA SCRITTA DALLA FLC CGIL DI REGGIO CALABRIA
Nella considerazione che la scrivente O. S. è venuta a conoscenza di sistematici atti , da parte di Dirigenti scolastici che, al termine delle attività didattiche, impongono la presenza e la conseguente firma di presenza a scuola dei docenti, si rammenta che:
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono disciplinati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che nell’ultimo contratto scuola 2016-2018, ha inserito anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti hanno gli stessi diritti di orario .
È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.28 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
Nel contratto dunque non vi è obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono terminate salvo quanto deliberato dal Collegio dei docenti nel Piano annuale delle attività adottato all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente ed eventualmente aggiornato in corso d’anno sulla base di nuove esigenze organizzative e didattiche.
Pertanto i docenti al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto nel Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio) alla presenza a scuola per il riordino della biblioteca o altre attività “estranee” all’insegnamento nonché ad adempiere a qualsiasi attività “creativa” definita autonomamente dal dirigente scolastico.
Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le eventuali attività funzionali all’insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti, è il caso di ribadire che non sussiste alcun obbligo durante il periodo di sospensione delle attività.
Chiediamo ai docenti di segnalare alla nostra organizzazione eventuali irregolarità.
I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…
È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…
Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…
Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…
Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…
Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…