Il Tar del Lazio conferma l’obbligo di mascherina per i minori tra i 6 e gli 11 anni in attesa dell’udienza di merito. Resta ferma dunque l’efficacia dei provvedimenti governativi urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per il momento nessuna esenzione rispetto all’uso della mascherina per i minori di 12 anni durante l’orario scolastico, fermo restando il legittimo esonero dall’uso del dispositivo di sicurezza per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, come riferiamo in un pezzo precedente.
Resta ferma l’efficacia dei provvedimenti governativi con i quali, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è stata prevista l’esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicenni di indossare la mascherina in ambito scolastico, senza eccezioni; ma l’Amministrazione potrà rivalutare la prescrizione alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal Comitato tecnico scientifico.
Tutt’al più, in presenza di una condizione epidemiologica locale favorevole, il Tar precisa che gli istituti, qualora il CTS lo consenta, potranno valutare (se lo ritengono) la possibilità, per l’alunno che lo richiedesse, di una rimozione della mascherina in condizione di staticità (bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni di aerosolizzazione (ad esempio il canto).
Insomma, sta al Comitato Tecnico Scientifico esprimersi circa la necessità o meno che i bambini indossino la mascherina anche mentre sono seduti al banco.
Il Tar del Lazio, in pratica, ammette il ricorso ma lascia invariato il provvedimento ministeriale rinviando all’udienza del 14 luglio 2021 la decisione di merito definitiva.
Perché il Tar ammette il ricorso? In quanto conferma, come da tesi presentata dai ricorrenti, i vizi di istruttoria: nel verbale del CTS del 31 agosto scorso, infatti, il CTS non ha imposto l’uso indiscriminato delle mascherine ai bambini fra i 6 e gli 11 anni, ma ha stabilito che la mascherina possa essere rimossa in condizione di staticità (bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (per esempio il canto). Tale indicazione non è stata recepita nel Dpcm del 3 novembre 2020, senza tuttavia motivare alcunché sulle ragioni, osserva il Tar, sottolineando che il medesimo vizio appare perpetuato nei successivi Dpcm, e in assenza di un supporto istruttorio differente e/o prevalente.
Come accennavamo più su, per la trattazione di merito del ricorso, il Tar ha fissato l’udienza pubblica in data 14 luglio 2021. In sintesi: i giudici hanno accolto la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento impugnato, rimandando la decisione definitiva all’udienza di merito.
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