Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato in queste ore le prime indicazioni sulle modalità del decreto legge 127 del 21 settembre scorso che prevede che a partire dal 15 ottobre i dipendenti della pubblica amministrazione e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico (ad eccezione degli utenti) dovranno essere muniti di green pass.
“Sono inclusi nell’obbligo – si legge nelle Linee Guida – i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all’interno degli spacci, i fornitori, i corrieri ecc.)”
Il documento chiarisce anche che non sono consentite deroghe e che dall’obbligo di green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.
In caso di mancato possesso e/o esibizione del greenpass il lavoratore non potrà accedere o sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino alla esibizione della certificazione verde.
Le regole in questione valgono per tutti i dipendenti pubblici e quindi anche per il personale della scuola anche perché il decreto 127 prevede proprio che le norme in esso contenute si applichino indistintamente a tutte le pubbliche amministrazioni.