Attualità

Obbligo scolastico anche dopo la scuola primaria: c’è la legge, ma mancano le sanzioni e l’evasione non può essere punita

Con una sentenza resa nota qualche settimana fa, la Corte Costituzionale è intervenuta su una questione piuttosto complessa e per certi aspetti paradossale sollevata tempo addietro dal Giudice di Pace di Taranto.
Detto in sintesi, il giudice tarantino aveva dovuto esaminare un caso di evasione all’obbligo scolastico di un alunno di scuola secondaria di primo grado e si era reso conto che l’obbligo esiste ma manca una sanzione per chi non lo rispetta.
Per comprendere meglio la vicenda va detto che oggi il mancato rispetto dell’obbligo scolastico è sanzionato dall’articolo 731 del codice penale che però riguarda solamente gli alunni della scuola primaria.
Nel 1962, quando entrò in vigore la riforma della scuola media, con l’articolo 8 della legge 1859 venne stabilito che il mancato rispetto dell’obbligo avrebbe dovuto essere sanzionato con le stesse regole valide per la scuola elementare.
E così fu fino al 2010 quando con una legge sulla semplificazione legislativa voluta dall’allora ministro Brunetta, vennero abrogate alcune migliaia di norme, molte delle quali risalenti addirittura al periodo in cui l’Italia era ancora una monarchia.
Ma, fra le norme abrogate vennero inseriti anche molti articoli della legge del 1962 istitutiva della scuola media unica; l’articolo 8 è appunto uno di questi.

Il giudice di Taranto ha fatto osservare che ci si trova di fronte ad una situazione a dir poco paradossale: c’è l’obbligo, ma non c’è nessuna sanzione che però resta se l’evasione riguarda la scuola elementare.
Ci si trova di fronte, sembra questo il ragionamento del giudice di pace, ad una vera e propria disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione.
La Corte Costituzionale ha però osservato che se la legge non prevede una specifica sanzione, non è possibile applicare estensivamente la regola prevista per l’evasione dall’obbligo nella scuola elementare.
Un’applicazione estensiva, infatti, potrebbe essere accettabile solo se fosse vantaggiosa per il cittadino.

Reginaldo Palermo

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