L’obbligo scolastico è fissato fino ai 16 anni, ma le sanzioni penali a carico dei genitori scattano solo se il figlio non frequenta la scuola elementare. Infatti, riporta La Legge per tutti, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, non basta iscrivere un figlio a scuola per essere esonerati da responsabilità: occorre anche e soprattutto vigilare sulla sua condotta, tenendo conto delle indicazioni degli educatori scolastici. Nessuna sanzione penale è prevista quindi nel caso di mancata frequentazione delle scuole medie e del liceo.
Se l’alunno salta le lezioni alla scuola elementale, la responsabilità ricadrà sui genitori e si rischia anche un’ammenda salata (fino a 10mila euro). Viceversa se salta la scuola media o il liceo i genitori non ne rispondono. Non esistono norme penali che sanzionano le diverse violazioni previste dalle varie leggi succedutesi nel tempo. Il codice penale – e il relativo reato – resta solo in caso di abbandono della scuola elementare e non per tutte le altre classi.
INFO UTILI
E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
L’istruzione obbligatoria è gratuita.
L’obbligo di istruzione può essere assolto:
-nelle scuole statali e paritarie
-nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
-attraverso l’istruzione parentale
L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:
– Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“.
– Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni. Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
-proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.
-frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
-iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
-frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.