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Obbligo scolastico fino a 16 anni, ma sanzioni penali ai genitori solo se figlio non frequenta le elementari

L’obbligo scolastico è fissato fino ai 16 anni, ma le sanzioni penali carico dei genitori scattano solo se il figlio non frequenta la scuola elementare. Infatti, riporta La Legge per tutti, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, non basta iscrivere un figlio a scuola per essere esonerati da responsabilità: occorre anche e soprattutto vigilare sulla sua condotta, tenendo conto delle indicazioni degli educatori scolastici. Nessuna sanzione penale è prevista quindi nel caso di mancata frequentazione delle scuole medie e del liceo. 

Se l’alunno salta le lezioni alla scuola elementale, la responsabilità ricadrà sui genitori e si rischia anche un’ammenda salata (fino a 10mila euro). Viceversa se salta la scuola media o il liceo i genitori non ne rispondono. Non esistono norme penali che sanzionano le diverse violazioni previste dalle varie leggi succedutesi nel tempo. Il codice penale – e il relativo reato – resta solo in caso di abbandono della scuola elementare e non per tutte le altre classi.

 

INFO UTILI

 

E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

L’istruzione obbligatoria è gratuita.

L’obbligo di istruzione può essere assolto:

-nelle scuole statali e paritarie 
-nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale 
-attraverso l’istruzione parentale

L’adempimento dell’obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi: 

 

– Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“. 
– Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“. 
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.

Diverso è l’obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni. Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
-proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.
-frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia.
-iniziare il percorso di apprendistato. Esso è contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
-frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.

Andrea Carlino

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