L’obbligo vaccinale docenti, disposto nel nostro Paese partire dal 15 dicembre, è costituzionale. Ne abbiamo riferito più volte. In una intervista a cura del vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, è stato chiesto un parere al professore Francesco Clementi, docente ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato presso l’Università di Perugia.
Il professore ha affermato: “Il dato oggettivo principale è che la Costituzione italiana, all’articolo 32, sottolinea con assoluta chiarezza che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e della collettività; lo stesso articolo prevede anche che nessuno sia obbligato ad alcuna forma di trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Questo è il punto di partenza di ogni ragionamento oggettivo”.
In altre parole, è la stessa costituzione ad ammettere delle limitazioni, ma solo stabilite per legge. L’obbligo vaccinale per la categoria del personale scolastico, che sia istituito da un decreto o da un Dpcm, è in ogni caso un provvedimento legislativo, dato che anche un decreto legge è equiparato a una legge, e come tale è immediatamente efficace e vincolante.
Di recente, come ha riferito anche il nostro direttore Alessandro Giuliani, lo stesso presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, al Messaggero ha dichiarato che l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 è costituzionale, perché è un provvedimento “pacifico e conclamato e non c’è da discuterne, come dimostrano i vaccini previsti per l’ammissione scolastica dei bambini”.
Il presidente Flick fa riferimento, oltre al già citato articolo 32, anche all’articolo “16, quello in cui si parla delle possibili limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno”. Entrambi gli articoli della Costituzione, il 16 e il 32 – ha spiegato il presidente emerito – “esprimono un concetto che è già presente nell’articolo 2 della Costituzione: ci sono diritti fondamentali inviolabili della persona e ci sono i doveri inderogabili, tra cui quelli di solidarietà sociale“.
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