Come annunciato nella conferenza di ieri, 5 luglio, MIUR e MEF hanno pubblicato la circolare concernente gli adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative – nuove indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019.
La circolare distingue tra:
Per il solo a.s. 2018/2019, in ipotesi di prima iscrizione, nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari non presentino entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, i dirigenti scolastici potranno ammettere i minorenni alla frequenza sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate
entro il termine di scadenza per l’iscrizione, fatte salve le verifiche, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle predette dichiarazioni. Resta invece ferma resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento.
Se invece la procedura d’iscrizione all’a.s. 2018/2019 è avvenuta d’ufficio, il minorenne è ammesso alla frequenza sulla base della documentazione già presentata nel corso dell’a.s. 2017/2018, a meno che il minorenne non debba essere sottoposto ad una uova vaccinazione o ad un richiamo; in quest’ultimo caso i genitori, salvo che non sia necessario provare le condizioni di esonero, omissione o differimento, hanno la facoltà di presentare, entro il 10 luglio 2018, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione, che sarà soggetta alle verifiche previste.
Per quanto concerne le iscrizioni ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia dopo il 10 luglio, per il solo a.s. 2018/2019 il minorenne avrà accesso ai servizi presentando la documentazione necessaria, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva. Anche in tale ipotesi, resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento.
Per il solo a.s. 2018/2019, i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” potranno essere ammessi alla frequenza dietro presentazione da parte dei genitori/tutori/affidatari, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018. Anche in questo caso, resta ferma la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento.
In ogni caso, conclude la circolare, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, la circolare ribadisce che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dall’iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia dal momento in cui i relativi genitori/tutori/affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità sopra descritte.
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