Sono guarito dal COVID-19 e ho un green pass da guarigione illimitato, sono esente dall’obbligo vaccinale?
A questa domanda ha recentemente risposto il Ministero della Salute, con una faq aggiornata al 18 maggio 2022.
Il Ministero spiega che la normativa in materia di obbligo vaccinale differisce da quella relativa alla durata delle Certificazioni verdi COVID-19. Infatti, la validità di una Certificazione verde COVID-19 da guarigione, anche se con durata illimitata, non determina l’adempimento dell’obbligo vaccinale, che va comunque assolto dopo 90 giorni per i non vaccinati o 120 giorni per chi deve fare la dose di richiamo.
In proposito, il Ministero fa notare che il rispetto di tali tempistiche è verificato anche attraverso i controlli automatizzati per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale effettuati dai datori pubblici e privati (per esempio Greenpass50+ di INPS; NoiPA del MEF; SIDI del Ministero dell’Istruzione). Nel caso il termine sia stato superato, i sistemi segnalano quindi il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.
Faq del M.I.
Precedentemente anche il Ministero dell’Istruzione aveva pubblicato una propria faq, che però non era così chiara sulle tempistiche.
Nella faq infatti il MI spiegava che, per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.
Una volta terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.
In proposito, considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà verificare con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.