Come abbiamo anticipato la recente circolare del Ministero dell’Istruzione (nota del 7 dicembre) ha precisato che, nel caso di insegnanti esenti dall’obbligo vaccinale per ragioni di salute, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio, “il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione“.
CIRCOLARE MINISTERIALE SU OBBLIGO VACCINALE
L’interrogativo che nasce spontaneo è: piuttosto che assegnare questi docenti ad altra mansione, perché non permettere loro di esercitare la propria funzione a distanza mediante la DaD e con il supporto dell’organico Covid in classe? Non nasce proprio per far fronte a queste situazioni, l’organico Covid? Peraltro in questo caso, a monitorare i ragazzi in classe, potrebbe essere destinato sia un docente che un collaboratore scolastico.
Una situazione, del resto, che già si presenta quando un docente è posto in quarantena (magari per la positività di un familiare) e dunque si ritrova a fare lezione ai propri ragazzi a distanza, con il supporto di un collega o di un Ata in classe.
La norma contrattuale
Ma cosa dice il contratto sulla DDI? Ricordiamo che il contratto non precisa il caso dell’esenzione da vaccino, prevedendo solo quello della quarantena fiduciaria. Tuttavia, condizione ostativa a svolgere la DaD dovrebbe essere solo la malattia certificata.
L’art.3 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata, infatti, specifica che La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nella attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28 del CCNL 2016/18.