In vista della conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che istituisce l’obbligo vaccinale del personale scolastico a partire dal 15 dicembre, nei documenti di accompagnamento della discussione al Senato, dal dossier, alla nota di lettura, per finire con la relazione tecnica, si chiariscono alcuni aspetti del decreto.
La relazione tecnica evidenzia, in particolare, sui commi 1 e 2, che la sostituzione del personale scolastico sospeso non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sono, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale.
Per tenere sotto controllo sul fronte finanziario questa operazione, il Ministero dell’Istruzione effettuerà un monitoraggio delle unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e della durata della sospensione, comunicando mensilmente i dati al Ministero dell’economia e delle finanze, anche tramite il sistema Tessera Sanitaria.
Alcune precisazioni sull’obbligo vaccinale riguardano il fatto che esso si riferisce sia al ciclo vaccinale primario (o all’eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva, la cosiddetta terza dose o dose booster.
Si prevede che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni o strutture in cui presta servizio il personale scolastico, assicurino il rispetto dell’obbligo vaccinale. In altre parole i dirigenti dovranno verificare con immediatezza l’adempimento dell’obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie.
A seguito delle suddette procedure di verifica, l’eventuale atto di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili: determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può durare più di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.
I dirigenti scolastici dovranno provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Inoltre, ferme restando le conseguenze disciplinari lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la specifica sanzione amministrativa.
Per la violazione dell’obbligo di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo, si prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;
per la violazione dell’obbligo vaccinale, si prevede l’applicazione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.
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