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Obbligo vaccinale, la sanzione di 100 euro si applica anche al personale scolastico non vaccinato

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Come abbiamo anticipato, il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” prevede all’art. 1 l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale in questione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione – si legge nel decreto – si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021.

In particolare, l’art. 4-ter concerne l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, che sarà quindi soggetto alla sanzione di 100 euro se inadempiente.

Non è chiaro se la “multa” interesserà solo gli ultracinquantenni o tutte le categorie professionali attualmente obbligate, indipendentemente dall’età (quindi personale sanitario, scolastico, del comparto difesa e sicurezza…).

La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate. I soggetti interessati hanno tempo 10 giorni per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari devono informare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.