Personale

Obbligo vaccinale, non risolto il problema delle supplenze sul personale sospeso

I pareri espressi dal MI con nota del 17 dicembre 2021 affrontano esclusivamente due questioni: l’obbligo della vaccinazione anche per il personale assente (ad esempio per malattia) e lo spostamento ad altre mansioni per il personale esentato dall’obbligo vaccinale.

Nessun chiarimento invece è ancora giunto in merito al conferimento delle supplenze per la sostituzione del personale sospeso.

La nota MI del 7 dicembre scorso, riprendendo il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, prevede che per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provveda all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Scrive in proposito la FLC CGIL: “Purtroppo nemmeno la nota [del 17 dicembre ndr] riesce ad essere così reale da vanificare le tante criticità di applicazione di una disposizione sull’obbligo vaccinale che sta determinando innumerevoli problemi gestionali alle scuole e al suo personale. Restano infatti irrisolti problemi come quello relativo alla risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato al rientro dalla sospensione del titolare vaccinato, così come quello relativo alla sostituzione fin dal primo giorno del personale Ata sospeso, quello del trattamento riservato al personale supplente e tanti altri ancora“.

Già in precedenza, lo stesso sindacato ha ritenuto “estremamente grave l’errata indicazione relativa alla risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato al rientro dalla sospensione del titolare vaccinato“.

La FLC Cgil ha sottolineato infatti come la nota ignori quanto previsto dal CCNL e dal Codice civile in relazione alla rescissione anticipata dei contratti a termine, e inoltre contraddica la norma non abrogata dell’art. 9-ter, comma 2, della legge 76/2021 di conversione del dl 52/2021, che recita: “La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.

Il Ministero dovrebbe a questo punto intervenire con un’ulteriore nota di chiarimento in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale sospeso.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024

Docenti supplenti, ecco quando ai precari spetta la continuità del contratto per il periodo di vacanza e sospensione dell’attività didattica

Una docente precaria con un contratto a tempo determinato da parte del dirigente scolastico fino…

22/12/2024

Legge di bilancio: mancano risorse per le famiglie che mandano i figli nei centri estivi

Finita la scuola, a giugno, molte famiglie potrebbero essere in diffcoltà perchè non avranno la…

22/12/2024

Grammatica valenziale, esempi e pratiche: perché è importante agire sul ragionamento più che sulla memoria

La grammatica valenziale insegna a comprendere la struttura della frase ragionando sui legami tra parole,…

22/12/2024