La nota del Ministero dell’Istruzione del 7 dicembre non aveva fugato tutti i dubbi riguardanti la corretta applicazione del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, che come sappiamo ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre scorso.
In proposito la FLC CGIL aveva evidenziato i nodi ancora irrisolti, auspicando un ulteriore intervento chiarificatore da parte del MI.
I chiarimenti sono finalmente arrivati, con nota del 17 dicembre.
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Personale assente dal servizio
L’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.
Quindi, il dirigente scolastico dovrà procedere alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio sia di quello assente. Il personale non ritenuto in regola, sarà invitato a produrre la documentazione necessaria. In caso di mancata risposta, si procede con la sospensione dal servizio senza retribuzione.
Soggetti esenti dall’obbligo vaccinale
Nel caso in cui il personale presenti certificazione valida di esenzione dall’obbligo vaccinale, il Dirigente scolastico “per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, […] adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Il Ministero sottolinea il termine “anche”, specificando dunque che non si tratta di un obbligo, ma di una possibilità, basata anche sulle valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP.