Con il decreto-legge 172 del 26 novembre 2021, l’obbligo vaccinale è stato esteso per tutto il personale della scuola, partire dal 15 dicembre 2021; il Ministero, il 7 dicembre u.s., ha inviato alle scuole dei “Suggerimenti operativi” (Nota prot. 1889) che offrono dei primi spunti di riflessione.
Vuole dire avere completato il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo, dopo un intervallo temporale minimo di 150 giorni, entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19. Ricordiamo che tali termini di validità sono, attualmente, di nove mesi a partire dal “termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”.
L’obbligo vaccinale interessa “dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi”, sia a tempo indeterminato che determinato, con esclusione del personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, ad esempio fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale, nonché del personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione o ente.
Il personale scolastico per il quale è stato “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione, già emesse, hanno validità sino al 31 dicembre 2021.
Al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio, il dirigente scolastico adibirà il personale esentato a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
Il controllo del rispetto dell’obbligo vaccinale sarà in capo al dirigente scolastico, ma la procedura non è ancora dettagliata. Infatti, la nota 1889 rimanda a successive indicazioni operative da parte del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. Comunque, la stessa nota indica quando si dovrà avviare la proceduta di controllo “Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione”
Il punto focale rimane sempre il trattamento del dato personale, ovvero il contenuto e la genesi della certificazione verde. Se non verrà sciolto il nodo della privacy, non si potrà effettuare il controllo.
L’inosservanza comporta l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, fino all’avvio o al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il personale sospeso non riceverà “alcuna retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati”.
Rimane sul tappeto l’annosa questione della sostituzione del personale docente sospeso, il cui supplente riceverà l’incarico con un contratto a tempo determinato che si risolverà di diritto nel momento in cui cesserà la sospensione. Leggendo la nota ministeriale, pare non sarà possibile costituire un rapporto di lavoro con personale supplente non vaccinato.
Permane la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19, ma rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La mancata verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
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