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Obbligo vaccinale scuola al via da oggi 15 dicembre. Chi riguarda?

Mentre il Ministero dell’Istruzione fornisce ai dirigenti scolastici la circolare con le indicazioni operative sulle nuove procedure di accertamento dell’obbligo vaccinale del personale scolastico, quest’ultimo entra in vigore a partire da oggi 15 dicembre.

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Chi riguarda l’obbligo?

Ricordiamo che l’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 ha esteso l’obbligo vaccinale al personale scolastico di:

  • sistema nazionale di istruzione,
  • scuole non paritarie,
  • servizi educativi per l’infanzia,
  • centri provinciali per l’istruzione degli adulti,
  • sistemi regionali di istruzione e formazione professionale,
  • sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Per chi il green pass normale e non quello rafforzato?

Obbligo, dunque, per docenti, dirigenti e personale Ata, ma non per il personale esterno alle scuole, come gli assistenti alla comunicazione o altro personale dipendente dalle cooperative (ad esempio, i responsabili delle pulizie o gli operatori delle mense). Per loro è sufficiente il green pass normale, ottenibile anche con un semplice tampone.

Il nuovo strumento dotato di alert

La app rinnovata in vista della nuova disposizione avrà tra le sue funzionalità un messaggio di alert con evidenza del numero di docenti e ATA in servizio per i quali si è modificato lo stato vaccinale nelle ultime 72 ore. Qualora necessario, il dirigente può consultare lo stato vaccinale e l’indicatore di variazione dello stesso per tutto il personale in servizio nel giorno della verifica.

Quali sanzioni amministrative?

Per la violazione dell’obbligo di accertamento del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo, si prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro;

per la violazione dell’obbligo vaccinale, si prevede l’applicazione della più elevata sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro.

Ma in cosa consiste il controllo del dirigente scolastico? Lo spiega sempre la nota di lettura che accompagna il DL 172.

Verifiche del dirigente scolastico

  1. Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i Ds inviteranno, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
  2. in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
  3. in caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai casi in precedenza descritti, accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

A seguito delle suddette procedure di verifica, l’eventuale atto di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili: determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Efficacia della sospensione

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può durare più di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici dovranno provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Carla Virzì

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