Tra pochi giorni – il prossimo 15 dicembre – scatterà l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, ivi compreso quello precario.
Tuttavia, molti docenti e Ata che, ad oggi, non sono ancora certi sul se e quando effettuare il vaccino per adeguarsi alle recenti disposizioni normative, stanno valutando svariate soluzioni per rinviare quanto più a lungo possibile il momento in cui affrontare il rientro in servizio con le nuove regole.
Vediamo in quali ipotesi sarebbe possibile una esclusione dall’obbligo o un rinvio dello stesso.
Personale escluso dall’obbligo vaccinale
Con la nota prot.1889 del 7 dicembre il Ministero ha precisato che deve ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, si trovi aspettativa a qualunque titolo, o in congedo per maternità o parentale.
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Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi, tuttavia, alla data del rientro in servizio a scuola, dovrà avere assolto all’obbligo vaccinale.
Personale fuori ruolo e in aspettativa
In particolare, anche alla luce dei chiarimenti da parte del Ministero, non è soggetto all’obbligo vaccinale il personale collocato fuori ruolo per prestare attività lavorativa – ad esempio – presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione, nonché collocato in aspettativa a qualunque titolo.
Quanto all’aspettativa, nello specifico, il personale può usufruirne di un periodo non retribuito fino ad un anno per motivi di famiglia, nonché per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca.
È anche prevista l’aspettativa senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Congedo per maternità o parentale
Anche durante il periodo di fruizione del congedo per maternità non sarà applicabile l’obbligo vaccinale, così come durante il periodo di congedo parentale.
Quanto al periodo massimo di congedo parentale di cui possono complessivamente fruire i genitori, solo 6 mesi sono retribuiti; tutti gli altri periodi di congedo superiori ai 6 mesi (fino agli 11 mesi consentiti) invece non sono retribuiti.
I primi 30 giorni di congedo parentale sono interamente retribuiti (100%) se fruiti entro i 12 anni del bambino.
Personale assente per malattia
Anche se non espressamente contemplato dalla nota ministeriale del 7 dicembre, è ragionevole ritenere, attenendosi al dato letterale delle previsioni di cui al Dl 172/2021, che il personale assente per malattia alla data del 15 dicembre, a partire dalla quale scatta l’obbligo vaccinale, dovrà dimostrare di essere in regola con le nuove disposizioni solo alla data di effettivo rientro in servizio, a partire dalla quale dovrà essere effettuata la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del dirigente scolastico.
Personale assente per altri motivi
Oltre alle predette ipotesi, anche il personale che alla data del 15 dicembre non dovesse trovarsi in servizio per altri motivi (ad esempio perché in ferie, ovvero perché sta fruendo di una delle ipotesi di permesso retribuito previste dall’art.15 del CCNL 2006/2009, ossia gli 8 giorni previsti per la partecipazione a concorsi ed esami, i 3 giorni di permesso per lutto, i 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, i 15 giorni di permesso per matrimonio) dovrà dimostrare di aver adempiuto all’obbligo vaccinale solo a partire dal giorno di effettivo rientro in servizio.
Congedo straordinario legge 104/92
Infine, anche il personale che alla data del 15 dicembre dovesse risultare collocato in congedo straordinario previsto dalla legge 104/92 per l’assistenza ad un familiare disabile grave, congedo che può essere fruito in maniera continuativa o frazionata fino ad un massimo di due anni, dovrà dimostrare di aver adempiuto all’obbligo vaccinale solo a partire dal giorno di effettivo rientro in servizio.