Con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre scorso è stato introdotto l’obbligo vaccinale – a partire dal prossimo 15 dicembre – per tutto il personale scolastico (quindi dirigenti, docenti e Ata) che, per accedere a scuola, dovrà pertanto dimostrare di aver effettuato la vaccinazione.
Resta affidata ai dirigenti scolastici, che finora hanno avuto il compito di verificare il possesso del green pass, la competenza per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale scolastico, tramite il controllo del relativo certificato verde.
Nei casi in cui, in occasione del controllo, dovesse risultare che un soggetto non abbia effettuato la vaccinazione anti Covid, o non abbia presentato la richiesta di vaccinazione secondo le modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti scolastici o i loro delegati inviteranno tempestivamente l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
– la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
oppure
– il differimento della vaccinazione;
oppure
– l’esenzione dalla vaccinazione rilasciata da un medico abilitato;
oppure
– la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito;
oppure
– comprovare l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Qualora l’interessato dimostrasse di avere effettuato la richiesta di vaccinazione, i dirigenti o i loro delegati dovranno invitarlo a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della predetta documentazione i dirigenti scolastici o i loro delegati, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne daranno immediata comunicazione scritta all’interessato e da questo momento scatterà l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione dal lavoro non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge approvato il 24 novembre.
La violazione delle predette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa – irrogata dal Prefetto – del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sanzione che verrà raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.
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