A due giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, si registrano già diversi dubbi sul piano delle procedure di accertamento circa il rispetto dell’obbligo e di eventuale avvio della procedura di sospensione.
Secondo le indicazioni del Ministero, diramate con circolare del 14 dicembre, i dirigenti scolastici devono effettuare il controllo circa la regolarità della posizione del singolo dipendente rispetto all’obbligo vaccinale, mediante interrogazione dell’applicazione informatica appositamente predisposta.
In presenza di una posizione evidenziata come “non in regola”, a mente delle previsioni di cui al Dl 172/2021, il Dirigente scolastico o un suo delegato dovrà formulare un “invito” alla regolarizzazione nei confronti del dipendente interessato.
Stanno tuttavia sorgendo alcuni dubbi, creati soprattutto dalle iniziative di alcuni dirigenti scolastici, circa la modalità in cui debba effettuato l’invito alla regolarizzazione.
Giungono segnalazioni dai nostri lettori circa la diffusione di circolari indirizzate genericamente a tutto il personale con l’invito a regolarizzare la propria posizione rispetto all’obbligo vaccinale.
Altri hanno segnalato l’invio di comunicazioni generalizzate a tutto il personale a mezzo e mail contenenti il predetto avviso.
In ultimo, in molti casi è stato effettuato l’invito alla regolarizzazione mediante comunicazione individuale a mezzo posta elettronica ordinaria.
In realtà, visto lo scopo dell’invito alla regolarizzazione e le conseguenze che da esso derivano, ossia il decorrere dei cinque giorni entro i quali il dipendente dovrà dimostrare di aver effettuato o prenotato il vaccino, o esservi stato esonerato, appare necessario che lo stesso risponda a due necessari requisiti.
Deve essere un invito:
– individualizzato, e quindi destinato al singolo soggetto interessato
– e che giunga nella piena conoscenza “legale” del singolo destinatario
A fronte della necessaria sussistenza dei predetti requisiti, riteniamo che non possa procedersi alla formulazione dell’invito previsto dal Dl 172/2021 mediante comunicazioni generalizzate inviate indistintamente a tutto il personale mediante circolare o email generalizzata.
Inoltre, dovendo l’invito necessariamente giungere nella conoscenza “legale” del destinatario, ossia risultando necessario che si abbia certezza del suo recapito nei riguardi del singolo interessato, riteniamo che lo stesso non possa essere formulato a mezzo posta elettronica ordinaria, non garantendo quest’ultima la certezza “legale” della ricezione da parte del destinatario.
Sulla base delle predette considerazioni, riteniamo quindi che l’invito alla regolarizzazione possa essere formulato mediante raccomanda a mani in busta chiusa, con firma del registro per ricezione, oppure a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo posta elettronica certificata, garantendo quest’ultima la certezza “legale” della ricezione da parte del destinatario.
In mancanza dei predetti presupposti, se formulato con modalità che non garantiscono la certezza “legale” della sua ricezione da parte del diretto interessato, riteniamo quindi che – se diversamente formulato – l’invito non possa produrre gli effetti previsti dalla legge e, quindi, non può far decorrere il termine di cinque giorni per la dimostrazione della regolarizzazione della propria posizione rispetto all’obbligo vaccinale.
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