Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” prevede all’art. 1 l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale in questione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
La sanzione – si legge nel decreto – si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021.
In particolare, l’art. 4-ter concerne l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, che sarà quindi soggetto alla sanzione di 100 euro se inadempiente.
In un precedente articolo avevamo evidenziato la scarsa chiarezza delle nuove norme, vale a dire se la “multa” interesserà solo gli ultracinquantenni o tutte le categorie professionali attualmente obbligate, indipendentemente dall’età (quindi personale sanitario, scolastico, del comparto difesa e sicurezza…).
La risposta a questo dubbio è contenuta nel Dossier della Camera che accompagna la discussione in Parlamento sul Decreto Legge 1/2022 in vista della conversione in legge.
Nel Dossier leggiamo:
“La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-sexies del comma 1 del presente articolo 1 con riferimento sia ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni – in relazione ai termini per l’adempimento di cui al comma 1 del medesimo capoverso articolo 4-sexies – sia ai lavoratori appartenenti alle suddette categorie specifiche; in quest’ultimo caso, si fa riferimento agli obblighi vaccinali posti dalle suddette norme specifiche (cfr. il comma 2 del capoverso articolo 4-sexies); si valuti l’opportunità di chiarire se, al di là di tale richiamo, trovino anche in tal caso applicazione i termini temporali summenzionati, posti per i soggetti ultracinquantenni, considerato che l’obbligo vaccinale, per le categorie lavorative suddette, è già vigente e considerato il “principio di legalità” (di cui all’articolo 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689) che escluderebbe l’introduzione di una sanzione per un fatto precedente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria”.
Quindi, la sanzione sarà comminata sia a tutti i soggetti di età superiore ai cinquanta anni, sia ai lavoratori appartenenti alle categorie già obbligate, tra le quali rientra il personale della scuola. Ora è da vedere se in sede di conversione in Legge verrà meglio chiarito questo aspetto.
La sanzione – ricordiamo – è irrogata dal Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate. I soggetti interessati hanno tempo 10 giorni per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari devono informare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.
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