Home Alunni Obbligo vaccinale scuola dell’infanzia, provvedimento di diniego all’accesso

Obbligo vaccinale scuola dell’infanzia, provvedimento di diniego all’accesso

CONDIVIDI

L’USR Emilia-Romagna, con nota 17033 del 7 settembre, ha inoltrato alcuni suggerimenti operativi alle scuole della regione in merito al nuovo obbligo vaccinale, in particolare per quanto concerne il diniego all’accesso alle scuole dell’infanzia.

 Nel ricordare la documentazione che le famiglie debbono presentare entro l’11 settembre (idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in base all’età oppure idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il differimento delle vaccinazioni obbligatorie oppure formale richiesta di vaccinazione o prenotazione di appuntamento all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente oppure, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000), e nel ribadire che, a decorrere dal 12 settembre 2017, i minori per i quali non risulti agli atti della scuola uno dei predetti documenti non potranno avere accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, l’Ufficio scolastico comunica che nell’ipotesi di diniego dell’accesso alla scuola dell’infanzia la comunicazione ai genitori debba essere curata personalmente dai Dirigenti scolastici o da docente al tal fine designato (es. responsabile di plesso).

Il diniego dell’accesso, peraltro, assume rilievo amministrativo e il procedimento relativo dovrà concludersi con provvedimento opportunamente formalizzato e adeguatamente motivato. A questi fini, in allegato alla nota, ai Dirigenti delle scuole dell’infanzia statali dell’Emilia-Romagna viene proposta una ipotesi di provvedimento, elaborata d’intesa con l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.

{loadposition facebook}