Come abbiamo anticipato il Super green pass è approdato in Gazzetta Ufficiale. Confermato l’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ma il nuovo decreto pone alcuni interrogativi in relazione alle tempistiche per adeguarsi all’obbligo.
IL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 in G.U.
Le tempistiche
Il docente o Ata, per adempiere all’obbligo vaccinale, dovrà produrre, entro cinque giorni dalla sollecitazione del suo dirigente scolastico, la documentazione comprovante:
- l’effettuazione della vaccinazione
- oppure l’attestazione relativa all’essere dispensati per fragilità,
- oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito.
Il punto è che in questo ultimo caso, qualora ci si prenoti per il vaccino e la prenotazione sia fissata 20 giorni dopo la sollecitazione del dirigente scolastico, come deve comportarsi il lavoratore in quelle due o tre settimane che lo separano dalla prima dose (o dal richiamo)? Dovrà continuare a produrre il tampone ogni 3 giorni come da normativa del green pass ordinario o la prenotazione del vaccino lo dispensa da questo adempimento?
Il decreto non lo specifica, ma è plausibile pensare che, così come a un genitore o a un visitatore della scuola si richiede il tampone qualora non possieda il vaccino, anche nel cado del docente sarà così fino all’effettuazione della vaccinazione.
Ora, dato che l’obbligo vaccinale decorre dal 15 dicembre e per la prenotazione si può impiegare fino a 20 giorni, in considerazione delle festività natalizie, è probabile che in ogni caso le prime vaccinazioni dei più refrattari al vaccino avvengano con il nuovo anno.
A vaccinazione avvenuta, i neo vaccinati – chiarisce il decreto – dovranno produrre la relativa certificazione entro tre giorni dalla somministrazione.