Conto alla rovescia per l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico.
Dal 15 dicembre 2021 infatti dirigenti, docenti e ATA dovranno essere vaccinati o dimostrare di aver prenotato la prima dose al massimo entro 20 giorni. L’obbligo riguarda anche la terza dose per coloro i quali il Green pass da vaccino risulti scaduto.
In sostanza, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.
L’obbligo riguarda esclusivamente il personale dipendente della scuola, compresi i supplenti, che al momento della stipula del contratto devono essere già in possesso del Super Green pass.
Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici. In proposito si è ancora in attesa delle istruzioni operative con le quali dovranno avvenire le verifiche.
Al momento si sa che qualora a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, dovrà invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa (certificato di esenzione);
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (ad esempio, se guarito).
La mancata presentazione della documentazione determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e tempestivamente, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.
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