Personale

Obbligo vaccinale, supplenza su personale assente perché sospeso: nuove regole

Cambiano le regole per la sostituzione del personale docente sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale introdotto, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

DECRETO IN GAZZETTA

All’art. 2 (Estensione dell’obbligo vaccinale) leggiamo infatti che dopo l’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito l’art. 4-ter.

Il comma 4 del nuovo art. 4-ter prevede che i dirigenti scolastici provvedano alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Cosa cambia dal 15 dicembre

Fino al 14 dicembre valgono le vecchie regole: il Dirigente scolastico sostituisce il personale sospeso, attribuendo una supplenza con contratto non superiore a 15 giorni. Il personale sospeso può rientrare in servizio al ricorrere di due condizioni: nel momento in cui dimostra di avere il Green pass (che può anche essere solo da tampone) e alla scadenza del contratto del supplente. Quanto sopra è stato pensato per salvaguardare la continuità didattica.

Dal 15 dicembre, invece, la scadenza del contratto è irrilevante: il docente sospeso può riprendere servizio in qualunque momento, purché dimostri di avere adempiuto all’obbligo vaccinale. 

Come si dimostra?

Oltre ovviamente all’attestazione dell’avvenuta vaccinazione, si ritiene che anche la sola presentazione della richiesta di vaccinazione, da effettuarsi entro massimo 20 giorni, possa rappresentare dimostrazione dell’avvenuto adempimento all’obbligo.

Contratto di supplenza senza un termine certo

A questo punto si pone un problema di non poco conto: come sappiamo, il contratto che si stipula con il supplente normalmente deve contenere un termine certo.

Ai sensi dell’art. 41 del CCNL 2018 infatti “I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine”.

Come ci si dovrà comportare in questo caso? Il Dirigente scolastico quale termine dovrà indicare nel contratto?

Su questo punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Ministero, sia per supportare le scuole nelle attribuzioni delle supplenze, sia a tutela dei supplenti che potrebbero veder rescisso il proprio contratto senza alcun preavviso.

Lara La Gatta

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