Per la sostituzione del personale docente sospeso perché inadempiente all’obbligo vaccinale, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.
Così si legge nella nota MI del 7 dicembre, che riprende il disposto contenuto nel Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
In proposito, la FLC Cgil solleva una quesione di non poco conto.
“In relazione all’importante tema delle sostituzioni, – leggiamo in una nota sindacale – si ritiene estremamente grave l’errata indicazione relativa alla risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato al rientro dalla sospensione del titolare vaccinato“.
La FLC Cgil sottolinea come la circolare ignori quanto previsto dal CCNL e dal Codice civile in relazione alla rescissione anticipata dei contratti a termine, e inoltre contraddica la norma non abrogata dell’art. 9-ter, comma 2, della legge 76/2021 di conversione del dl 52/2021, che recita: “La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.
Il Ministero dovrebbe a questo punto intervenire con un’ulteriore nota di chiarimento in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale sospeso.
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