A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.
La precisazione è contenuta nell’ultima nota del 17 dicembre, a firma Versari, con la quale il MI fornisce alcuni pareri riguardo ll’art. 4-ter, decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, concernente appunto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico.
Questa interpretazione sembra però “cozzare” proprio con la norma in questione, che al comma 2 dice: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati…”. Se il personale è assente per malattia (magari anche per diversi mesi per patologia grave), in quel momento non sta svolgendo alcuna attività lavorativa e quindi dovrebbe essere escluso dall’obbligo di dimostrare di essersi vaccinato fino al rientro in servizio, così come avviene per le casistiche elencate nella nota ed escluse dall’obbligo.
Di pari avviso è anche l’ANP (Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), che con una propria nota dice no al controllo del Super Green pass per gli assenti.
“La norma impone – scrive l’ANP – il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale che svolge la prestazione lavorativa […] Di conseguenza, riteniamo che sia in contrasto con la disposizione legislativa l’estensione del controllo sul personale “assente dal servizio per legittimi motivi””.
“La nostra interpretazione – continua l’Associazione dei Presidi – deriva anche dal seguente ragionamento: il controllo sui dipendenti, in generale, oltre che attraverso la piattaforma integrata a SIDI, può essere effettuato anche con la APP Verifica C19 e i due sistemi hanno pari valore legale. Il controllo tramite APP, però, presuppone lapalissianamente che il dipendente sia presente sul posto di lavoro a differenza di quello tramite SIDI e dunque la platea di dipendenti che possono essere assoggettati al controllo dipenderebbe dal sistema adottato, conclusione che ci sembra viziata da irragionevolezza oltre che da disparità di trattamento. Evidenziamo, al riguardo, che la piattaforma telematica non è disponibile in alcune aree geografiche (come la Valle d’Aosta e la Provincia di Trento, per rimanere nell’ambito dell’amministrazione scolastica) e che la disparità di trattamento del personale interessato è già operante sul territorio nazionale”.
Considerato che la questione interessa migliaia di dipendenti della scuola, sarebbe opportuno un ulteriore e soprattutto celere chiarimento da parte del Ministero, perché il personale interessato, se non dovesse rispondere all’invito del proprio Dirigente scolastico entro 5 giorni, verrà sospeso dal servizio senza retribuzione.
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