Arriva un chiarimento essenziale sulla norma che impone l’obbligo vaccinale al personale scolastico. I dipendenti non vaccinati che si trovano in malattia, nel caso non regolarizzino la loro situazione vaccinale, possono vedersi sospeso lo stipendio.
Secondo l’autorevole parere del Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 1927 del 17 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi. Fanno eccezione solamente chi si trova in collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare. Questo significa che se per esempio un docente non vaccinato si dovesse trovare in malattia, senza essere in stato di infermità, deve regolarizzare il suo stato vaccinale con le medesime regole dei docenti non vaccinati che si trovano in servizio.
Quindi il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto
alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti:
a) documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nei casi in cui la documentazione richiesta dal dirigente scolastico non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, i dirigenti scolastici, “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del
rapporto di lavoro”.
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