E’ periodo di occupazioni e assemblee studentesche e i disagi per il personale della scuola si fanno sentire. Arriva un quesito specifico da parte di un docente, che chiede quali responsabilità possono avere gli insegnanti durante l’occupazione della scuola da parte degli studenti minorenni. Proviamo a rispondere.
E’ chiaro che nel corso del regolare svolgimento delle lezioni, la vigilanza sugli alunni minori è sempre a carico dell’insegnante. L’articolo 2048 del Codice civile, Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte, riferisce: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi
e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita’ soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto“.
Pertanto, in aula l’insegnante è il responsabile mentre nei corridoi il è il collaboratore scolastico a vigilare sugli studenti.
Bisogna però sottolineare che i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in “positivo”, scrive Il Sole 24 Ore, di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso accaduto o provocato da un alunno, nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa.
Prendiamo come riferimento anche l’articolo 10 lettera a) del Testo unico sulla scuola (n. 297/94) in cui si prevede che il consiglio di circolo o di istituto nel regolamento interno deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni.
Durante l’occupazione la situazione è un po’ diversa, nel senso che se lezioni sono state impedite entra in gioco la “culpa in educando”, ovvero i genitori hanno il potere-dovere di esercitare il controllo e la vigilanza sul comportamento dei figli minori. Ne consegue che le famiglie sono, quindi, responsabili degli illeciti dei propri figli come nel caso di un’occupazione di una scuola, che, in base all’articolo 633 del Codice penale, potrebbe essere riconducibile ad attività perseguibile penalmente.
Tuttavia la questione non è semplicissima in quanto, secondo la sentenza del Consiglio Stato, Sez. VI. n. 6185/2006, l’occupazione di un istituto scolastico ad opera di studenti minorenni, non esonera comunque dagli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici. questi infatti sono chiamati a garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti. In particolare il preside, capo d’istituto, dovrà informare tempestivamente le forze dell’ordine allo scopo di ristabilire le condizioni affinché chi non ha interesse ad aderire all’occupazione possa svolgere regolarmente le lezioni.
Quindi gli obblighi di vigilanza, durante un’occupazione, restano, principalmente per il dirigente scolastico, ma contemporaneamente, in caso di illeciti degli studenti, sono i genitori a rispondere, anche penalmente, in quanto per loro scatta la “culpa in educando”.
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