Categorie: Politica scolastica

Ogni scuola in autonomia può regolare l’uso del telefonino

Basta applicare la circolare del Miur n.30 del 15 marzo 2007 e la direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 e si scopre che le leggi ci sono.

Infatti nei dispositivi ci sono tutte le indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, nonché indicazioni sulle sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

La problematica più rilevante riguarda il fatto che le foto o registrazioni video/audio possono contenere, anche in maniera implicita, riferimenti a informazioni di carattere personale relative ad uno o più soggetti identificabili.

Anche il Garante per la privacy ha redatto la sua direttiva nel 2012: “L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. […] Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line”.

Nel vademecum si sottolinea altresì la facoltà delle scuole, nella loro autonomia, di vietare del tutto l’uso dei dispositivi elettronici durante le attività didattiche, se non espressamente autorizzato dal docente o dalla dirigenza; come suggerito dalla Cm 30/2007, è opportuno che le istituzioni scolastiche prevedano nel regolamento di disciplina un’adeguata scala di sanzioni, da irrogare in misura proporzionale alla gravità dell’infrazione, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

È comunque necessario, precisa anche Il Sole 24 Ore, che, in relazione alla problematica qui trattata, la scuola e la famiglia realizzino un’azione sinergica, con una visione educativa condivisa secondo quanto previsto dal patto di corresponsabilità ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti Dpr n° 249, del 24/6/98 come modificato con Dpr 235 del 21/11/2007.

Skuola.net addirittura stila un vademecum di 6 punti di come e quando usarle l’atterzzo elettronico.

6) Smartphone nello zaino quando si è in classe, meglio se spento. A patto che non siano proprio gli insegnanti a chiedere di utilizzarlo.

5)E’ possibile utilizzare dispositivi elettronici, ma solo per fini didattici. E solo l’insegnante autorizza a farlo, ovviamente. Infatti, in questo campo la scuola ha ampia autonomia decisionale.

4) secondo il Garante “L’uso di smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari.” 

3) Niente foto o video se la persona ripresa non è d’accordo. Ed è assolutamente vietato diffondere immagini, video o foto  che siano, sul web se non con il consenso delle persone riprese. “È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.”

2) Sia il Garante della Privacy e sia la Circolare Fioroni del 2007 consentono all’insegnante di sequestrare il telefonino. Infatti il suo uso senza il consenso del prof rappresentano “una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.”

1) I prof però non possono perquisire o svuotare le tasche dei loro studenti, dei loro cappotti, i loro zaini e simili, qualunque sia il Regolamento d’Istituto. L’unico caso in cui è permessa la perquisizione è solo in flagranza di reato, cosa che non è, per esempio, la detenzione di uno smartphone.

Pasquale Almirante

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