Il Tar del Lazio, con sentenza del 14 settembre scorso, ha sancito un importante principio, dopo le eccezionali misure prese che, a seguito della chiusura delle scuole per covid19, hanno determinato la promozione per tutti gli alunni, prescindendo quindi dal rendimento scolastico.
Il tribunale amministrativo, è riportato sul Sole 24 Ore, partendo da principio secondo il quale “la valutazione del comportamento degli alunni, diversamente da quello sul profitto, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”, ha valore determinate, e dunque la deroga sulla valutazione non può essere applicata sul voto di condotta.
In altre parole, se sul voto di profitto di può derogare, su quello di condotta non c’è giustificazione, pertanto una grave insufficienza in questo ambito consente di per sé la non ammissione alla classe successiva, soprattutto se si sostanzia in una scarsa o svogliata partecipazione alla vita scolastica.
Dunque è possibile bocciare per “scarsa partecipazione” anche qualora l’alunno non abbia superato la soglia massima di assenze previste dal Regolamento.
Nel periodo di emergenza covid, in modo particolare, “nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, il consiglio di classe può non ammetterlo alla classe successiva. E ciò anche qualora non sia stato superato il limite massimo di assenze consentite. In altre parole tutti ammessi (o quasi) ma nessuna deroga al responsabile comportamento scolastico”.
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