Con messaggio n. 1182 del 15 marzo 2017 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla cd. Opzione donna, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.
Possono esercitare la facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti.
Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico di queste lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.
A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 ha compiuto 57 anni di età se dipendente ed è in possesso di 35 anni di anzianità contributiva, può conseguire il trattamento pensionistico a decorrere dal 1° agosto 2017.
Tali lavoratrici possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.
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