La scelta dell’ora alternativa di religione cattolica deve poter essere fatta contestualmente alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento di religione. E con il dettaglio delle attività da svolgere. Lo stabilisce il Tar del Lazio che accogliendo il ricorso presentato dall’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti (UAAR) annulla di fatto la circolare del Ministero dell’Istruzione del 2012.
Infatti, in base alla nota del Ministero dell’istruzione del 17 dicembre 2012, n. 96, prot. 8293, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’ora di religione è prevista al momento dell’iscrizione, mentre la scelta delle attività alternative da svolgersi durante quell’ora è previsto all’inizio dell’anno scolastico. Con la conseguenza che, ci possono volere diverse settimane prima di avviare poter far partecipare gli studenti alle attività alternative alla religione: “Tale differimento nel tempo – spiega Adele Orioli, responsabile iniziative legali dell’associazione UAAR – ha come effetto inevitabili ritardi nell’avvio delle attività alternative, essendo la loro organizzazione demandata all’inizio dell’anno scolastico. Non a caso sono frequentissimi e diffusissimi gli inadempimenti all’obbligo di predisporle. Cosa che costituisce una discriminazione tra coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono. Una discriminazione ora riconosciuta dal Tar che impone al Miur l’annullamento di quella disposizione (reiterata anche negli anni successivi al 2012) e l’obbligo conformativo per gli anni scolastici a venire“.
Il Tar ha in questo modo stabilito che “il rinvio della seconda opzione all’incipit dell’anno scolastico contrasta con la possibilità di tempestiva organizzazione ed idonea offerta delle attività alternative, con conseguente inizio ad anno scolastico ormai avviato e con soluzioni formative inadeguate o inesistenti che possono portare all’effettiva frustrazione del principio di non discriminazione per motivi religiosi e del diritto di insegnamento”.
La scelta delle attività alternative, così i giudici del Tar, “deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento“.
“Ci sono voluti più di sette anni: sette anni di vessazioni ai danni di bambini, ragazzi e relative famiglie che chiedevano, in quanto loro diritto, di non subire l’insegnamento della religione cattolica. Alla fine però ce l’abbiamo fatta. Il Tar ci ha dato ragione“, commenta il segretario dell’Uaar, Roberto Grendene, che sottolinea come adesso il Ministero “dovrà modificare la circolare delle iscrizioni per l’anno 2021/22, prevista in pubblicazione tra due mesi“.
“Chiediamo che siano date precise indicazioni alle scuole in modo che fin dal primo giorno di scuola siano garantite tutte le alternative all’Irc. In particolare insegnante, aula e programma didattico per bambini di 3-11 anni, senza che siano vergognosamente messi in corridoio, smistati in altre classi o peggio ancora lasciati a subire l’insegnamento “conforme alla dottrina della Chiesa” impartito da docenti scelti dal vescovo e pagati dallo Stato“, conclude il segretario UAAR.
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