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Ora da 50 minuti: si recupera?

La riduzione oraria causa covid verrà recuperata?
Il DPCM del 14 gennaio u.s., per il rientro in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado, istituisce “un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano …”.
De facto, quanto definisce il tavolo prefettizio diventa requisito cogente, va rispettato; le scuole possono trovare gli opportuni accorgimenti organizzativi nell’esercizio della propria autonomia, fermo restando l’imprescindibile rispetto delle prescrizioni prefettizie.

Impossibile ripercorrere la casistica delle diverse prescrizioni prefettizie ma, nella maggior parte dei casi, ci si è orientati nell’ingresso in due fasce orarie alle ore 8 e alle ore 10.
Alcuni USR raccomandano, inoltre, che nell’esercitare l’autonomia (residua) le Istituzioni scolastiche non sacrifichino il tempo studio e il tempo libero degli studenti.
Poco da speculare, le scuole, specie quelle che non si trovano in realtà metropolitane, sono state costrette a ridurre l’orario delle lezioni a 50 o addirittura a 45 minuti e spesso ciò si è reso necessario per consentire, nell’Italia dagli 8000 comuni, il ritorno a casa degli studenti.
Infine, per garantire l’intervallo di due ore tra le fasce di ingresso si è reso spesso necessario ridurre le ore intermedie piuttosto che quelle iniziali per la prima fascia e quelle finali per la seconda.

È opinione condivisa, ribadita anche da alcuni Uffici Scolastici Regionali, che l’attuale situazione di emergenza sanitaria e le prescrizioni prefettizie si configurino come “cause di forza maggiore” di cui all’art 28 comma 8 del CCNL 2007, per cui sarebbe possibile l’applicazione delle circolari ministeriali n.243 del 1979 e n. 192 del 1980 nei casi previsti dalle circolari stesse.

Ma è davvero possibile l’applicazione delle circolari ministeriali n.243 del 1979 e n. 192 del 1980? Qualche dubbio sorge. Applicare le circolari significa adempiere a quanto ivi previsto. In particolare, la circolare 243 del 1979 prevede che per motivi di trasporto (evitando abusi, valutando la percentuale di alunni etc.) si può ridurre l’orario. Come? Non a caso, ma in modi ben definiti: 4 ore di lezione nessuna riduzione, 5 ore si può ridurre la prima o l’ultima o in casi eccezionali entrambi, 6 ore si può ridurre la prima e l’ultima e eccezionalmente la penultima e via dicendo. E la CM 192/80? Estende la possibilità di riduzione anche in casi non contemplati dalla CM 243/79.

Ma per attenersi alle disposizioni prefettizie spesso è necessario ridurre le ore intermedie. Insomma, le disposizioni prefettizie e l’emergenza epidemiologica si configurano come cause di forza maggiore per le quali è possibile applicare circolari ministeriali che consentono risoluzioni che le stesse disposizioni prefettizie rendono non applicabili.

La soluzione? Basterebbe una circolare ministeriale che estendesse, con opportuna motivazione debitamente documentata, la possibilità di ridurre anche le ore intermedie magari specificando, per esempio, che per un orario di 6 ore la riduzione complessiva non può essere superiore a 60 minuti. Troppo semplice, forse.E i dirigenti scolastici, che ben conoscono la responsabilità erariale derivante dall’accertamento dell’illegittimità del mancato recupero della riduzione oraria, potrebbero essere costretti a richiedere il recupero orario che per chi svolge 14 ore su 18 in orario ridotto si aggira intorno a 70 ore.
E tutto questo nel silenzio totale dei “sindacati” tradizionali.

Graziangela Berloco (presidente Associazione Libera Scuola)

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