La scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell’anno scolastico: quindi nessun dirigente scolastico o suo delegato può opporsi alla volontà di uno studente che decide di chiedere di partecipare all’ora di religione o di svolgere attività alternativa, anche non necessariamente all’inizio delle attività didattiche annuali.
Questa, almeno, è la posizione del Tar del Molise, che a seguito del ricorso presentato dal padre di due studenti, frequentanti il Liceo classico di Larino, in provincia di Campobasso, ha ribadito l’assolutezza e l’indisponibilità dei diritti di libertà religiosa e di pensiero.
Questi i fatti: il genitore ha adito i giudici amministrativi per impugnare l’atto con cui il dirigente scolastico ha disposto l’annullamento di un proprio precedente provvedimento – con il quale aveva esonerato, su richiesta dei genitori, gli studenti dall’insegnamento della religione cattolica – e ha riammesso, conseguentemente d’ufficio, gli stessi alunni a tale insegnamento.
L’annullamento dell’esonero era stato motivato sul presupposto che l’insegnamento di religione, attenendo alla sfera culturale, non sarebbe una catechesi ma un insegnamento scolastico e che la richiesta di esonero era stata presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti per legge.
Nel ricorso, i legali hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento, per violazione di fondamentali principi costituzionali, nonché per violazione della normativa in materia.
Il Tar ha quindi riconosciuto l’illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico, ribadendo che la frequenza dell’ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti, poiché rientra tra i diritti assoluti di libertà tutelati principalmente dall’articolo 2 della Costituzione italiana. Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che “anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico. Tanto più che, nel caso di specie, il ricorrente ha consentito acchè i propri figli escano dalla scuola durante l’ora di insegnamento che non intendono frequentare”.
Il Tar ha quindi riconosciuto l’illegittimità del provvedimento del dirigente scolastico, ribadendo che la frequenza dell’ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti, poiché rientra tra i diritti assoluti di libertà tutelati principalmente dall’articolo 2 della Costituzione italiana. Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che “anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico. Tanto più che, nel caso di specie, il ricorrente ha consentito acchè i propri figli escano dalla scuola durante l’ora di insegnamento che non intendono frequentare”.
Secondo Nicola Incampo, insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria ed esperto della disciplina, la vicenda finita in tribunale potrebbe essere viziata da un errore di fondo: “la sentenza che ho letto con molta attenzione – ci dice il docente di religione – parla di ‘esonero’ e la cosa mi sorprende molto. Infatti l’istituto dell’esonero non esiste in Italia dal 1 settembre 1986. Come fa un Dirigente a negare una richiesta di esonero se nessuno può fare tale richiesta?”.